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Art. 1 Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d’acquisto redatte dall’Acquirente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Italtecnica S.r.l. ed in ogni caso non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate.

Art. 2 Formazione del contratto
L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta o la conferma dell’ordine da parte di Italtecnica S.r.l., in qualunque modo effettuate, comportano l’applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di Italtecnica S.r.l. non sono impegnative e vincolanti per quest’ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa Italtecnica S.r.l.
Le offerte di vendita formulate da Italtecnica S.r.l. hanno una validità come espressamente indicato nelle stesse e limitatamente all’integrale fornitura di quanto nelle stesse quotato.
Decorso tale termine l’offerta di vendita non avrà più  alcuna validità.

Art. 3 Dati tecnici e documenti inerenti alla fornitura
I pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati relativi ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nelle circolari o in altri documenti illustrativi, redatti da Italtecnica S.r.l., così come le caratteristiche dei campioni, hanno carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui  gli stessi vengano indicati come tali nell'offerta di vendita o nella conferma d’ordine.
Italtecnica S.r.l. si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento i particolari costruttivi dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione all’Acquirente qualora si tratti di variazioni sostanziali (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei prodotti ecc.).

Art. 4 Prezzi – Pagamenti
I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’offerta di vendita da parte dell’Acquirente o all’emissione della conferma d’ordine da parte di Italtecnica S.r.l.
Italtecnica S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta all’Acquirente, nell’eventualità in cui si verifichino  aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione. I prezzi dei prodotti s’intendono sempre Franco Vettore (FCA Incoterms 2010), fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi tra le parti.
I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nell’offerta di vendita o nella conferma d’ordine. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Italtecnica S.r.l. devono essere effettuati al domicilio della medesima. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Italtecnica S.r.l. non si intendono effettuati, e pertanto non liberano l’acquirente dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengono alla medesima.
Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro.
I prezzi espressi in valuta diversa dall’Euro potranno subire variazioni in relazione alle fluttuazioni del relativo tasso di cambio.
Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Italtecnica S.r.l. il diritto di:
a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
b) variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie;
c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di Italtecnica S.r.l. di chiedere il risarcimento del maggior danno subito.
Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a Italtecnica S.r.l. diventa immediatamente esigibile. L’Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto. L’acquirente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti di Italtecnica S.r.l.

Art. 5 Riserva di Proprietà
I prodotti consegnati restano di proprietà di Italtecnica S.r.l. sino al momento del completo pagamento.

Art. 6 Consegna
Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s’intende Franco Vettore  ( FCA Incoterms 2010) e pertanto i rischi relativi alla fornitura passano all’Acquirente nel momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore. I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi e viene pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di Italtecnica S.r.l. per  tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.
Qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e Italtecnica S.r.l. potrà ritardare le consegne fino a quando l’Acquirente non abbia corrisposto le somme dovute. 
Sulle quantità consegnate l’Acquirente riconosce a Italtecnica S.r.l. le tolleranze d'uso.
Se, per cause non imputabili a Italtecnica S.r.l., l’Acquirente o il vettore da questo designato non provveda a prendere in consegna i prodotti, Italtecnica S.r.l., previa comunicazione all’Acquirente, potrà stoccarli addebitando a quest’ultimo ogni relativo costo sostenuto.

Art. 7 Ritardi giustificabili
Italtecnica S.r.l. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
a) cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore;
b) azioni (od omissioni) dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a Italtecnica S.r.l. per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti;
c) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente;
d) impossibilità di ottenere i materiali, i componenti o  i servizi necessari all’esecuzione del lavoro e alla fornitura dei prodotti.
Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, Italtecnica S.r.l. provvederà a comunicarla all’Acquirente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna. Se il ritardo di Italtecnica S.r.l. è causato da azioni od omissioni dell’Acquirente, o da specifico lavoro di altri contraenti o fornitori dell’Acquirente, Italtecnica S.r.l. avrà inoltre diritto ad un'equa revisione del prezzo.

Art. 8 Norme tecniche e responsabilità
I prodotti Italtecnica S.r.l. sono conformi ai requisiti essenziali delle Direttive Europee, conseguentemente l’Acquirente si assume  la responsabilità di verificare  ogni eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne Italtecnica S.r.l.
Italtecnica S.r.l. garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, ecc. da essa espressamente indicati.
Qualsiasi modifica richiesta dal cliente, con particolare riferimento alla marchiatura dei prodotti stessi, è di sua esclusiva responsabilità in relazione al rispetto delle norme applicabili al prodotto.

Art. 9 Brevetti
Italtecnica S.r.l. accetta di manlevare e tenere indenne l’Acquirente da ogni responsabilità derivante da qualsiasi legittima rivendicazione da parte di terzi relativa ad eventuali contraffazioni o violazioni di diritti di proprietà industriale per i prodotti forniti da Italtecnica S.r.l.. In caso di rivendicazione di terzi, l’Acquirente dovrà avvisare tempestivamente Italtecnica S.r.l. e fornire alla medesima ogni informazione ed assistenza utile alla contestazione della rivendicazione.
Quanto sopra previsto non troverà applicazione per tutti quei prodotti fabbricati su progetto, disegno, istruzioni e/o specifiche tecniche fornite dall’Acquirente, per i quali Italtecnica S.r.l. non assume alcuna responsabilità per l’eventuale violazione di diritti di proprietà industriale di terzi delle quali sarà unicamente responsabile l’Acquirente.

Art. 10 Garanzia
Italtecnica S.r.l. garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nella trattativa commerciale e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei all'uso a cui sono espressamente destinati.
Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 24 mesi dalla data di produzione, oppure dalla data di acquisto se documentabile.
La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni contenute nel Catalogo Generale ed alle schede tecniche fornite da Italtecnica S.r.l., non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di Italtecnica S.r.l. e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici. L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 10 giorni dalla data di consegna dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo degli stessi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di eventuali difetti occulti e/o di funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla scoperta del difetto.
I reclami dovranno essere presentati per iscritto a Italtecnica S.r.l. in base alle istruzioni e con le modalità fornite dalla stessa, indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate. Italtecnica S.r.l. si riserva di riconoscere la gestione diretta del reclamo previa verifica dell’acquisto del prodotto da parte dell’Acquirente presso Italtecnica S.r.l. o rivenditore autorizzato.  L’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto da Italtecnica S.r.l. o qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi entro 10 giorni dalla relativa richiesta. In seguito a regolare reclamo dell’Acquirente, Italtecnica S.r.l., a sua scelta, potrà: a) riparare i prodotti difettosi; b) fornire gratuitamente presso la sede dell’Acquirente  (DAP Incoterms 2010)  prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi; c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi . In tali casi Italtecnica S.r.l. potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Salvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati dall’assistenza tecnica di Italtecnica S.r.l. saranno sostenute dalla stessa.
Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità di Italtecnica S.r.l., le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente.

Art. 11 Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente competente il foro di Padova.